Basta fare il conto: dentifricio, sapone, deodorante, crema viso, prodotti per il trucco, schiuma da barba, crema corpo.
Definizione di prodotto cosmetico, secondo il Regolamento: i prodotti cosmetici sono qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei.
In pratica:
- Che cosa sono e che cosa non sono i cosmetici. Ai fini della normativa i cosmetici sono sostanze o miscele: dunque, non possono essere degli oggetti o altre cose. Questo significa che unghie finte, brillantini da applicare su denti o unghie, extension per capelli ecc.e così via non non sono cosmetici.
- La loro sede di applicazione. I cosmetici vanno applicati sulle superfici esterne del corpo, sui denti o sulle mucose della bocca: dunque, i prodotti che hanno altre destinazioni, come gli spray da nebulizzare nel naso oppure i prodotti che vengono iniettati sotto cute, come i filler, non sono cosmetici.
- La loro funzione. I cosmetici hanno lo scopo, esclusivo o principale, di pulire, profumare, modificare l’aspetto, correggere gli odori, proteggere, mantenere in buono stato la superficie del corpo, i denti o la mucosa su cui sono applicati: dunque, i prodotti che hanno altri scopi principali, per esempio curare o prevenire le malattie, non possono rientrare nella categoria dei cosmetici.
- Il farmaco è qualsiasi sostanza o associazione di sostanze che ha la capacità di curare o prevenire le malattie. Il suo scopo principale è di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, attraverso un’azione farmacologica. Il farmaco, inoltre, ha azione preventiva e profilattica (si pensi ai vaccini).
- Il dispositivo medico, invece, è qualsiasi strumento, impianto o sostanza, impiegato a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia o di un problema. A differenza del farmaco, non ha attività farmacologica.
- Il cosmetico si differenzia dai primi due perché può essere applicato esclusivamente sulle superfici esterne del corpo, sui denti o sulle mucose della bocca e degli organi genitali esterni. Non può intervenite direttamente sulle malattie, ma si limita a mantenere in buono stato, proteggere, pulire, profumare e modificare l’aspetto delle zone su cui è applicato;
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Immagine tratta da
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L’etichetta dei prodotti cosmetici
Il Regolamento 1223/2009 sui prodotti cosmetici fornisce la definizione comune di prodotto cosmetico e contiene una serie di disposizioni che garantiscono la sicurezza del cosmetico sotto vari punti di vista (dal metodo di fabbricazione al controllo degli ingredienti, dall’obbligo delle informazioni da dichiarare in etichetta alle valutazioni eseguite da un esperto). Essendo il Regolamento rivolto a tutti gli stati membri, essa prevede che alcune informazioni riportate in etichetta siano riportate nella lingua ufficiale del paese in cui il prodotto viene commercializzato
All’articolo 19 viene stabilito che i cosmetici possono essere immessi sul mercato soltanto se il contenitore a diretto contatto con il prodotto e l’imballaggio secondario (in genere l’astuccio) riportano, oltre alle eventuali denominazioni di fantasia, alcune indicazioni obbligatorie, che devono essere scritte in caratteri indelebili e in modo facilmente leggibile e visibile:
- il nome e l’indirizzo del responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto cosmetico;
- il contenuto nominale al momento del confezionamento, ossia la quantità di prodotto presente;
- la data entro cui il prodotto può essere utilizzato;
- le precauzioni particolari per l’impiego: in caso di impossibilità pratica a riportare sul contenitore o sull’imballaggio esterno le precauzioni particolari per l'impiego, queste devono essere contenute in un foglio di istruzioni, una fascetta o un cartellino allegati. A tali indicazioni il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo di rinvio;
- il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico;
- il Paese d’origine per i prodotti fabbricati in Paesi non membri dell’Unione Europea;il Paese d’origine per i prodotti fabbricati in paesi extra UE. È obbligatorio riportare «made in …»;
- la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione;
- l’elenco degli ingredienti del prodotto (INCI) nell’ordine decrescente di peso al momento dell’incorporazione.
- Non sono considerati ingredienti: le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate,
- Non sono considerati ingredienti: le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella miscela ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito.
- Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali sono chiaramente indicati nell’elenco degli ingredienti. Alla dicitura «nano», tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti.
- Per i prodotti cosmetici da trucco immessi sul mercato in varie sfumature di colore, possono essere menzionati in una stessa etichetta tutti i coloranti diversi da quelli utilizzati nella gamma specifica a condizione di aggiungervi le parole «può contenere» o il simbolo «+/-». Se del caso, è utilizzata la nomenclatura CI (Colour Index).
- I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime sono riportati nell’elenco degli ingredienti con il termine generico di «parfum» o «aroma». Invece, le sostanze odoranti e aromatizzanti, che sono state definite come potenzialmente allergizzanti e la cui esplicita indicazione è prescritta per legge, sono riportate con le loro specifiche denominazioni nell’elenco degli ingredienti di seguito ai termini “parfum” e “aroma”.
Queste sostanze sono presenti soprattutto nelle fragranze ed in altri derivati vegetali che possono essere impiegati in alcuni prodotti cosmetici e sono stati individuati dal Comitato Scientifico sulla Sicurezza dei Consumatori della Commissione Europea (SCCS).
La norma ha stabilito che se un prodotto cosmetico contiene uno o più di questi 26 ingredienti in quantità superiori alle soglie limite, identificate dal Comitato Scientifico stesso, è necessario che l’etichetta riporti la sua indicazione fra l’elenco degli ingredienti. In questo caso, dunque, oltre alla denominazione generica “profumo”, “parfum” o “aroma”, troveremo anche il nome o i nomi di questi ingredienti.
Le 26 sostanze sono utilizzate prevalentemente nelle fragranze (es. oli essenziali) ed in altri derivati di origine vegetale (es. estratti, acque aromatiche, ecc.). Va anche ricordato che queste sostanze non si trovano solo nei cosmetici. Ecco la lista completa con le denominazioni che si ritrovano in etichetta:
- Alpha-isomethyl ionone
- Amyl cinnamal
- Amylcinnamyl alcohol
- Anise alcohol
- Benzyl alcohol
- Benzyl benzoate
- Benzyl cinnamate
- Benzyl salicylate
- Butylphenyl methylpropional
- Cinnamal
- Cinnamyl alcohol
- Citral
- Citronellol
- Coumarin
- Eugenol
- Evernia furfuracea
- Evernia prunastri
- Farnesol
- Geraniol
- Hexyl cinnamal
- Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde
- Hydroxycitronellal
- Isoeugenol
- Limonene
- Linaool
- Methyl 2-octynoate
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Durata dei prodotti cosmetici
I cosmetici sono prodotti studiati e realizzati per durare il tempo necessario ad un uso efficace e sicuro. La loro “durabilità” , prima e dopo l’apertura, viene infatti verificata attraverso appositi test. Inoltre, le indicazioni presenti in etichetta e sulle confezioni consentono al consumatore di conoscerne la durata e di utilizzarli in modo corretto.
Durata inferiore a 30 mesi
- La normativa stabilisce che se la data di durata minima del prodotto cosmetico è inferiore ai 30 mesi, questa vada necessariamente riportata in etichetta. Si tratta della data alla quale il prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale e rimanere sicuro.
- Questo periodo va indicato con la dicitura “Usare preferibilmente entro …” seguita dall’indicazione di mese e anno, oppure tale data è preceduta dal simbolo della clessidra . Se necessario, in etichetta sono precisate anche le condizioni da rispettare per garantirla.
- L’indicazione della data di durata minima non è, invece, obbligatoria per i prodotti cosmetici che hanno una durata superiore ai 30 mesi.
- Nel caso in cui un prodotto cosmetico ha durata superiore ai 30
mesi e quindi non deve riportare
- Il PaO è indicato in tutti i Paesi dell’Unione Europea con uno stesso simbolo: un vasetto aperto su cui è apposta la durata in mesi del prodotto dopo l’apertura, scritta in cifre, seguita dalla lettera “M”. Il simbolo è presente sia sul contenitore primario (a diretto contatto con il cosmetico) sia, se presente, su quello secondario (l’imballaggio esterno).
Immagine e testo tratti da
http://www.salute.gov.it
http://www.abc-cosmetici.it
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