venerdì 25 luglio 2014

Etichetta dei prodotti alimentari

Come leggere le etichette
In Italia, l’etichettatura degli alimenti è regolata dal Decreto legge 27 gennaio 1992, n. 109 (e successive modificazioni).
A partire dal 13 dicembre 2014 gli operatori del settore saranno, però, obbligati a rispettare le disposizioni generali del Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che aggiorna e semplifica le norme precedenti sull'etichettatura degli alimenti. Per quanto riguarda l’etichettatura nutrizionale, la data limite è il 13 dicembre 2016.

L’etichetta apposta su un alimento dovrà contenere per legge le seguenti informazioni a tutela del consumatore:

  • La denominazione dell'alimento -- Indica il nome del prodotto e deve comprendere anche informazioni relative ad eventuali trattamenti subiti (prodotto in polvere, congelato, liofilizzato, affumicato ecc.). Per i prodotti congelati prima della vendita e che sono venduti decongelati è obbligatorio riportare, accanto alla denominazione, l'indicazione "decongelato".
  • L'elenco degli ingredienti -- Deve seguire il criterio della quantità in senso decrescente.
    In cima alla lista, dunque, l’ingrediente più presente, all’ultimo posto quello che è presente in quantità minori. Alla fine dell'elenco compaiono di solito gli additivi, utilizzati, sia per conservare i prodotti, sia per renderli più invitanti; si tratta di conservanti, coloranti, emulsionanti, esaltatori di sapidità, correttori di acidità, antiossidanti ecc. Sono segnalati con la lettera E seguita da un numero: la lettera rivela che l’additivo in questione è consentito in tutti gli Stati membri dell’Unione europea (Ue), il numero fa riferimento alla categoria di appartenenza. L'elenco riporta anche gli eventuali allergeni presenti.
  • La durabilità del prodotto -- Prevede: La data di scadenza, nel caso di prodotti a rapida deperibilità (come carne, uova, latticini), la data è preceduta dalla dicitura “da consumarsi entro …” che rappresenta il limite oltre il quale il prodotto non deve essere consumato. Dopo la scadenza può essere pericoloso per la salute a causa della proliferazione di batteri.
    Il termine minimo di conservazione (TMC), nel caso di alimenti che possono essere conservati più a lungo (come cereali, riso, spezie) si troverà la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro …”, che indica che il prodotto, oltre la data riportata, può aver modificato alcune caratteristiche organolettiche come il sapore e l'odore, ma può essere consumato senza rischi per la salute.
  • Le condizioni di conservazione ed uso -- Indicano come conservare il prodotto e il periodo di consumo dopo l'apertura della confezione (ad es. "conservare in luogo asciutto", "lontano da fonti di calore" ecc.).
  • Il Paese di origine e il luogo di provenienza del prodotto -- Riguarda tutte le carni (bovine, suine, ovine, caprine e avicole fresche e congelate), pesce, frutta e verdura fresche, miele, olio extravergine di oliva.
  • Il nome o la ragione sociale -- Conoscere il nome e l'indirizzo del fabbricante, del confezionatore o dell'importatore è importante per sapere chi contattare in caso di reclamo o per ottenere ulteriori informazioni sul prodotto.
  • La dichiarazione nutrizionale -- Riporta obbligatoriamente: valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale. La dichiarazione nutrizionale può essere integrata con l'indicazione su acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre. L'indicazione del valore energetico è riferita a 100 g /100 ml dell'alimento. In aggiunta, può essere indicato il valore per singola porzione (ad esempio una confezione piccola di biscotti). Il valore energetico è espresso come percentuale delle assunzioni di riferimento per un adulto medio, ossia circa 2.000 Kcal al giorno. La dichiarazione nutrizionale sarà obbligatoria a partire dal 13 dicembre 2016, come da Regolamento 1169/2011.
  • La quantità al netto -- Il termine "Quantità al netto" indica la quantità il peso del prodotto al netto della tara.

Etichetta del pesce
L’etichettatura dei prodotti ittici è stabilita dal Regolamento CE n. 104/2000, entrato in vigore il 1° gennaio 2002. Nel maggio 2013 è stato siglato un accordo tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio europei (accordo che gli Stati membri devono ratificare), che introduce l’obbligo di specificare:
  • La denominazione della specie
  • Il metodo di produzione (pescato, pescato in acque dolci, allevato)
  • La zona di cattura, cioè l’area della Fao dove è stato pescato.
  • Il nome preciso del mare in cui è stato pescato
  • La data di scadenza (“da consumarsi entro il…”) anche per il pesce venduto sfuso, specificando se è stato scongelato
  • Il nome commerciale
  • Il nome scientifico
  • Gli attrezzi utilizzati per la pesca (le reti a strascico danneggiano irrimediabilmente l’ambiente marino, mentre la pesca con le gabbie di mare è la più ecosostenibile).
In pescheria l'etichetta può essere riportata sui cartellini espositivi; per il pesce confezionato, la stessa si trova sulla vaschetta di confezionamento. Queste disposizioni non si applicano ai piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente ai consumatori dai pescatori o dai produttori di acquicoltura.

 


Etichetta della carne bovina
L’etichettatura delle carni bovine è regolata dal Regolamento CE n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini.
Dal macellaio o al supermercato le confezioni di carne bovina devono riportare le seguenti informazioni:
  • Il numero o codice di identificazione del capo di bestiame -- Il numero di identificazione evidenzia il collegamento tra le carni macellate e l'animale o gli animali e la loro provenienza.
  • Lo Stato in cui è nato -- Se l'animale è nato, allevato e macellato in Italia si potrà avere una sola informazione "origine: Italia". Se l'animale proviene vivo da una nazione extraeuropea, troveremo scritto sull'etichetta "importato vivo nella CE" nel caso venga allevato e macellato all'interno dell'UE. Se un animale è nato, allevato e macellato in un paese terzo l'etichetta deve obbligatoriamente riportare la scritta "macellato in (nome paese) - origine non CEE"
  • Lo Stato in cui è stato allevato
  • Lo Stato in cui è stato macellato
La confezione può riportare anche informazioni facoltative
  • La data di nascita e di macellazione
  • Il tipo di stabulazione
  • L’allevamento di provenienza e altro
Carne suina, ovina, caprina e volatili
A partire dal 13 dicembre 2014, il Regolamento (UE) 1169/2011 estende l'obbligo dell'origine anche alle carni suine, avicole, ovi-caprine e volatili. Il Regolamento obbliga, quindi, a riportare sulle confezioni l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni, secondo un preciso schema esplicativo pubblicato nel Regolamento di esecuzione n. 1337/2013.
Dal 2005 in Italia, in seguito ai casi di influenza aviaria, è obbligatorio indicare in etichetta anche l’origine della carne di pollo.
 


Etichetta delle uova
Con la denominazione commerciale "uova", non seguita da altra specificazione, devono intendersi esclusivamente le uova di gallina.
Etichettatura delle uova sul guscio: le uova poste in vendita per uso alimentare dalla grande distribuzione presentano sul guscio alcune sequenze di lettere e numeri, che consentono di tracciare e rintracciare il prodotto permettendo di risalire all'allevamento e al tipo di allevamento.
Le norme prevedono che i centri di imballaggio siano riconosciuti dalle Aziende sanitarie locali (ASL) e vengano identificati con un codice o numero MIPAAF apposto sulla confezione. Le prime cifre, le più importanti, risultano facilmente comprensibili al consumatore.
Facciamo un esempio: come si legge il codice 3 IT 001 RM 036 ?
  • Il primo numero indica il tipo di allevamento:
          0 = Uova da agricoltura biologica
          1 = Uova da allevamento all'aperto
          2 = Uova da allevamento a terra
          3 = Uova da allevamento in gabbie.
  • Le prime 2 lettere indicano lo stato di produzione: IT= Italia, BE=Belgio, BG=Bulgaria e così via.
  • I successivi 3 numeri indicano il comune di ubicazione dell'allevamento secondo il codice ISTAT.
  • 2 lettere identificano la provincia in cui esso è ubicato; RM = provincia di Roma.
  • Le ultime 3 cifre indicano l’allevamento in cui la gallina ha deposto l'uovo.
Facoltativamente si possono trovare sotto l’etichettatura la data di deposizione o quella di scadenza.
Sulle confezioni
Etichettatura delle uova sull'imballaggio
:
  • codice distintivo del produttore, rilasciato dalla ASL competente per territorio
  • La data di consumo preferibile
  • La categoria di qualità e di peso
  • Il numero di uova confezionate
  • Il nome e la ragione sociale o il marchio commerciale del centro di imballaggio
  • Le modalità di conservazione.
Categorie di qualità
Le uova sono classificate dai centri d'imballaggio in due categorie di qualità:
  • uova "A" (uova fresche), destinate al consumo umano
  • uova "B", destinate alle industrie alimentari e non alimentari.
È previsto che i centri di imballaggio delle uova possono apporre sugli imballaggi la dicitura "Extra" o "Extra fresche", a condizione che sull'imballaggio stesso venga indicata in maniera visibile:
  • La data di deposizione (cioè quando la gallina ha fatto l'uovo)
  • Il termine di 9 giorni dalla predetta data di deposizione.
La dicitura "Extra", per le uova della categoria "A" è utilizzabile fino al 7° giorno dall'imballaggio o al 9° giorno dalla deposizione; trascorso tale periodo le uova non possono più essere considerato "extra fresche", ma soltanto fresche (categoria A).
Categorie di peso
  • XL - grandissime: 73 g e più
  • L - grandi: 63 g e più ma inferiori a 73 g
  • M - medie: 53 g e più ma inferiori a 63 g
  • S - piccole: meno di 52 g.
Termine minimo di conservazione
La freschezza delle uova non è esplicitamente indicata, ma si può dedurre dal termine minimo di conservazione: tutte le uova infatti devono essere state deposte al massimo 28 giorni prima della data impressa sulla confezione.
Uova vendute sfuse
Nel caso di uova vendute sfuse o di uova originariamente contenute in un grande imballaggio, dovranno essere indicate in modo chiaro e ben visibile, con apposito cartello, le seguenti informazioni:
   - categoria di qualità
   - categoria di peso
   - numero distintivo del produttore
   - numero di identificazione del centro di imballaggio
   - data di durata minima
   - modalità di conservazione dopo l'acquisto.

Immagini e testo tratti da
http://www.salute.gov.it
Opuscolo sulla "Etichettatura degli alimenti"  redatto dal Ministero della Salute

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